Contribuiti per l’acquisto o l’adattamento del registratore di cassa

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L’articolo 2, D.Lgs. n. 127/2015 introduce, in capo ai soggetti che effettuano commercio al minuto ed attività assimilate (art. 22,D.P.R. n. 633/72), l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.
La decorrenza del nuovo adempimento varia in base al volume d’affari del soggetto.
Se il volume d’affari è superiore a 400.000€, l’obbligo di memorizzazione e di trasmissione decorre dal 1° luglio 2019.
Se il volume d’affari è inferiore a 400.000€, l’obbligo di memorizzazione e di trasmissione decorre dal 1° gennaio 2020.
Questi soggetti per emettere lo scontrino, dovranno necessariamente dotarsi di un apposito registratore di cassa che, collegato telematicamente all’Amministrazione Finanziaria, sarà in grado di trasmettere in tempo reale tutti i flussi dei dati prodotti.
Per le imprese ubicate in zone dove la connessione internet non è affidabile, scarsa o addirittura assente, potrà essere previsto, con apposito Decreto, che le operazioni potranno continuare ad essere documentate mediante il rilascio della ricevuta fiscale o scontrino fiscale.

I soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria possono assolvere l’obbligo di cui al presente articolo tramite la memorizzazione elettronica e la trasmissione dei corrispettivi giornalieri al Sistema Tessera Sanitaria.

A favore di coloro che acquistano un nuovo registratore o adattano quello esistente, tra il 1°gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020, in vista dell’obbligo di invio telematico dei corrispettivi è riconosciuto un credito di imposta, pari al 50% della spesa sostenuta con un massimo di € 250,00 per l’acquisto e di € 50,00 per l’aggiornamento, da utilizzare in compensazione in F24.

Questo credito può essere utilizzato in compensazione tramite il modello F24 a partire dalla prima liquidazione periodica dell’IVA successiva al mese a cui è registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento del registratore di cassa ed il cui corrispettivo sia stato pagato con modalità tracciabile. L’F24 va presentato esclusivamente utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Il contributo spetterà per ciascuno strumento in possesso dell’impresa.

Per consentire l’utilizzo in compensazione tramite il modello F24 è istituito il seguente codice tributo: 6899

Il credito dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa per la quale si è goduto del bonus e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi fino a quando se ne concluderà l’utilizzo.

Per qualsivoglia ulteriore approfondimento in merito Vi invitiamo a contattarci.

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