Linee Guida per la Cassa Integrazione

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Sulla scia dell’articolo pubblicato il 20.03.2020, contenente il Vademecum sul D.L. 17 marzo 2020, n.18 (c.d. “Decreto Cura Italia”), lo Studio Ferrara & Partners, alla luce degli ultimi chiarimenti dell’INPS e della Regione Campania, fornisce alcune importanti linee guida per l’attuazione delle misure governative a sostegno dei lavoratori.

Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO)

  • Causale:

I datori di lavoro operanti sul tutto il territorio nazionale, che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da Coronavirus, possono presentare domanda di accesso al trattamento di CIGO con una nuova e specifica causale, denominata “COVID-19 nazionale”, per una durata massima di 9 settimane (comprese nel periodo che va dal 23 febbraio al 31 agosto 2020) e comunque entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

  • Decorrenza:

Per gli eventi iniziati tra il 23 febbraio ed il 23 marzo 2020, la data d’inizio della decorrenza dei termini coincide con quest’ultima (es.: per il periodo di CIGO richiesto dal 24/02/2020 al 10/04/2020, il termine di presentazione dell’istanza è fissato al 31/07/2020). Per gli eventi verificatisi dal giorno successivo al 23 marzo 2020, invece, la data di inizio della decorrenza dei termini coincide con la data di inizio evento (es.: per il periodo di CIGO richiesto dal 27/04/2020 al 29/05/2020, il termine di presentazione dell’istanza è fissato al 31/08/2020).

  • Deroghe alla disciplina ordinaria:

La disciplina emanata dal “Decreto Cura Italia”, in tema di ammortizzatori sociali, deroga fortemente alle ordinarie disposizioni previste dal D.Lgs. n. 148/2015, in quanto:

– il periodo di CIGO non sarà inserito nel limite del biennio mobile né di quello del quinquennio mobile, pertanto possono richiedere il trattamento anche quelle aziende che hanno già raggiunto tali limiti;

– detto periodo non è conteggiato ai fini del calcolo del limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, pertanto possono richiedere il trattamento anche quelle aziende che hanno già raggiunto tale limite;

non deve essere compilata la relazione tecnica né la scheda causale né altre dichiarazioni, fatta eccezione per l’elenco dei lavoratori beneficiari della prestazione;

non è dovuto il contributo addizionale.

NB: le aziende che trasmettono domanda non sono dispensate dagli oneri d’informazione, consultazione ed esame congiunto che devono essere svolti, anche in via telematica, entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

  • Requisiti dei lavoratori:

Per l’accesso alle speciali prestazioni di CIGO non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità lavorativa (90 giorni), bensì è necessario che gli stessi risultino in forza presso l’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.

NB: Il nuovo Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 (cd. Decreto Liquidità) introduce la possibilità di estendere l’accesso alla prestazione anche agli assunti tra il 24 febbraio e il 17 marzo 2020.

  • Pagamento:

Per l’azienda è possibile il pagamento secondo le usuali modalità:

– anticipare le prestazioni e conguagliare gli importi successivamente;

– in via di eccezione, richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS senza obbligo di produrre la documentazione attestante le difficoltà finanziarie dell’impresa. In quest’ultimo caso, al fine di accelerare i tempi di erogazione, le banche potranno anticipare la somma ai lavoratori, che verrà poi rimborsata dall’INPS.

NB: l’anticipazione dell’indennità avverrà tramite l’apertura di credito in un conto corrente apposito, se richiesto dalla banca, per un importo forfettario complessivo pari a 1.400,00 euro, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale.

  • Note:

In caso di lavoratori in CIGO, sia ad orario ridotto che a zero ore, l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’accoglimento dell’istanza. Inoltre, il trattamento di integrazione salariale, in caso di evento di malattia sorto in un momento successivo, sostituisce l’indennità giornaliera di malattia nonché l’eventuale integrazione contrattualmente prevista.

NB: Il trattamento di integrazione salariale ammonta all’80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale.

Assegno ordinario

Diversamente, possono richiedere l’assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale (FIS) i datori di lavoro che non rientrano nell’ambito di applicazione di CIGO e CIG straordinaria, che occupano mediamente più di 5 dipendenti e che operano in settori in cui non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali.

 

Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD)

  • Ambito:

Con riferimento ai datori di lavoro del settore privato (ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti) che non possono accedere alle tutele previste dal D.Lgs. n. 148/2015 nonché dalle norme del “Decreto Cura Italia”, è previsto che le Regioni e le Province autonome possano riconoscere trattamenti di CIGD.

La CIGD può essere anche riconosciuta retroattivamente a decorrere dal 23 febbraio 2020 e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane, a beneficio dei lavoratori dipendenti in forza all’unità produttiva alla data del 23 febbraio 2020.

Il nuovo Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 (cd. Decreto Liquidità) introduce la possibilità di estendere l’accesso alla prestazione anche agli assunti tra il 24 febbraio e il 17 marzo 2020.

NB:

– Dall’applicazione di tale trattamento sono esclusi i datori di lavoro domestico;

I datori di lavoro del settore artigianato devono presentare domanda al proprio fondo di solidarietà bilaterale e dunque non possono accedere alla CIGD;

– I datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori con contratto di lavoro intermittente possono accedere alla CIGD ove non esistano altre tutele, nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei dodici mesi precedenti.

  • LA CIGD della Regione Campania:

La Regione Campania, di concerto con l’INPS e le oo. ss. e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, ha stipulato un Accordo Quadro per il riconoscimento dei trattamenti di CIGD.

In merito agli accordi sindacali, si specifica che i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino a 5 dipendenti sono esonerati dall’accordo (mentre per dimensioni aziendali maggiori, la CIGD sarà autorizzata previo accordo, raggiunto anche in via telematica, con le oo.ss e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale).

NB: Si precisa che il numero degli addetti è inteso come unità e non come Unità lavorative annue (ULA). Poiché l’emergenza epidemiologica da COVID-19 rientra nel novero degli eventi oggettivamente non evitabili, non si applicano le disposizioni relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro né è dovuto il contributo addizionale né si applica la riduzione in percentuale della relativa misura in caso di proroghe dei trattamenti di CIGD.

  • Presentazione della domanda:

La domanda di CIGD deve essere firmata digitalmente ed inoltrata, a cura del Legale Rappresentante dell’azienda richiedente, alla Regione Campania utilizzando esclusivamente l’apposita procedura telematica disponibile sul sito www.cliclavoro.lavorocampania.it, nell’area accessibile agli utenti previo accreditamento sul portale.

Alla luce delle restrizioni e limitazioni introdotte dal DPCM del 22 marzo 2020 e prorogate dal DPCM del 1° aprile 2020, l’azienda richiedente può delegare un terzo alla presentazione e alla sottoscrizione in forma digitale dell’istanza: in tal caso, il soggetto delegato darà atto, nella domanda, di aver trasmesso la delega all’indirizzo pec: cigd_covid19@pec.regione.campania.it.

I trattamenti sono concessi dalla Regione che provvede ad:

  • istruire le domande secondo l’ordine cronologico di presentazione;
  • approvare gli esiti dell’istruttoria con un decreto di concessione da trasmettere all’INPS.

Unitamente al decreto di concessione, in modalità telematica ed entro 48 ore dall’adozione, viene trasmessa una lista dei beneficiari (comunicati e certificati dai datori richiedenti) all’INPS, che provvede all’erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa.

Una volta pervenuto il decreto e completata l’istruttoria interna, nelle forme semplificate previste dalla normativa di riferimento, sarà emesso il provvedimento di autorizzazione al pagamento, reso disponibile all’interno del Fascicolo elettronico e notificato al datore di lavoro.

  • Pagamento:

Solo successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, i datori di lavoro dovranno inoltrare all’INPS la documentazione per la liquidazione dei pagamenti avvalendosi del modello “SR41”, semplificato nei quadri G, D, E.

Non si potrà dare luogo a pagamenti in assenza del numero di autorizzazione.

La concessione del trattamento avviene con pagamento diretto da parte dell’INPS. Tuttavia, l’Associazione bancaria italiana (ABI) ha definito la convenzione nazionale che consente ai lavoratori sospesi dal lavoro a causa dell’emergenza COVID-19 di ricevere dalle banche un’anticipazione dei trattamenti ordinari di integrazione al reddito e di CIGD previsti nel “Decreto Cura Italia” (secondo le modalità di cui sopra). La convenzione favorisce anche la gestione delle pratiche in “remoto”, così da limitare l’accesso in filiale alle esigenze indifferibili.

  • Note:

Si riconosce ai beneficiari dei trattamenti in argomento la contribuzione figurativa ed i relativi oneri accessori (ANF) ove spettanti. Come per la CIGO, l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’accoglimento dell’istanza. Inoltre, viene stabilito che le domande da inviare alle Regioni o alle Province autonome sono esenti dall’imposta di bollo.

NB: Il trattamento di integrazione salariale ammonta all’80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale

 

Articolo a Cura del Dott. Antonio Rastiello.

 

Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. 

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