Decreto Legge “Sostegni” – Contributo a fondo perduto

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Il decreto legge “Sostegni” all’art. 1 ha introdotto un nuovo contributo a fondo perduto destinato ai soggetti titolari di partita Iva che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario. Il contributo è commisurato alla diminuzione del fatturato medio mensile verificatasi durante l’intero anno 2020 rispetto all’anno 2019.

Non possono presentare istanza per il riconoscimento del contributo:
– i soggetti che abbiano cessato la partita Iva prima del 23 marzo 2021 e i soggetti che hanno avviato l’attività dal 24 marzo 2021;
– gli enti pubblici, di cui all’art. 74 del Tuir;
– gli intermediari finanziari e società di partecipazione, di cui all’art. 162-bis del Tuir.

Per ottenere il contributo, a differenza dei precedenti ristori, il contribuente che lo intende richiedere deve presentare apposita istanza, con modalità telematica.

I requisiti per accedere al contributo sono:

1. aver conseguito, nell’anno 2019, un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro;
N.B.: Se il soggetto svolge più attività, il limite dei 10 milioni di euro per l’accesso al beneficio riguarda la somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività esercitate.

2. importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all’anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all’anno 2019 oppure attivazione della partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.

N.B.: In caso di attivazione della partita Iva tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020, ai fini del calcolo dei mesi di attività da considerare, il mese nel quale è stata attivata la partita Iva non deve essere considerato. Ad esempio un soggetto che ha attivato la partita Iva il 5 maggio 2019 dovrà conteggiare il fatturato e i corrispettivi con riferimento ai mesi da giugno a dicembre 2019.

L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza, presa in valore assoluto, tra l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’analogo importo dell’anno 2019.

Le percentuali previste sono le seguenti:
– 60%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro,
– 50%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l’importo di 400.000 di euro,
– 40%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non
l’importo di 1.000.000 di euro,
– 30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non
l’importo di 5.000.000 di euro,
– 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non
l’importo di 10.000.000 di euro.

In presenza dei requisiti illustrati al paragrafo precedente, il contributo è comunque riconosciuto per un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’importo massimo del contributo è pari a 150.000 euro.

Il contributo a fondo perduto spetta a prescindere dalla riduzione di fatturato per le partite iva aperte dal 01 gennaio 2019 al 23 marzo 2021, data di pubblicazione del Decreto Legge Sostegni, nella misura minima di 1000,00 euro per le persone fisiche e di 2000,00 euro per le società.

Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione – sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap – e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Tuir.

A scelta del beneficiario, l’Agenzia delle entrate può erogare il contributo spettante mediante accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario oppure mediante riconoscimento di un credito d’imposta di pari valore, utilizzabile in compensazione tramite modello F24. Ai fini dell’utilizzo del credito in compensazione, sarà istituito un apposito nuovo codice tributo.
La scelta della modalità di erogazione è irrevocabile, deve essere espressa dal beneficiario nell’istanza e deve riguardare l’intero importo del contributo spettante.
N.B.: L’Iban da indicare nell’istanza deve individuare un conto corrente intestato o cointestato al soggetto che richiede il contributo, identificato tramite il relativo codice fiscale. Prima di inviare l’istanza, si invita a verificare con il proprio istituto di credito la corrispondenza e validità dell’Iban.

Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte ed inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021.

Per predisporre e trasmettere l’istanza, il soggetto richiedente può avvalersi anche di un intermediario.

Contattaci per avere maggiori informazioni in merito e per predisporre e presentare l’istanza di fondo perduto!!!

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