Vademecum sul D.L. 17 marzo 2020, n.18 (cd. Decreto Cura Italia) 

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MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE:

  • Rimessione in termini per i versamenti (art. 60):

I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.

NB: Tutti i contribuenti, a prescindere dal settore di attività e dai ricavi/compensi (vedi art. 61 e 62) sono chiamati ad effettuare i versamenti in scadenza il 16 marzo, non espressamente indicati dal decreto cd. Cura Italia, entro il 20 marzo 2020.

Si tratta di versare, ad esempio:

-le ritenute alla fonte operate nel mese di febbraio 2020 sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. l) del T.U.I.R. (ritenuta 1040);

-la tassa di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri (CCGG 2020);

  • Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (art. 61):

Sono sospesi fino al 30 aprile 2020:

– i versamenti delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati;

– gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria;

– i versamenti relativi all’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020.

Soggetti beneficiari:

  • Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator;
  • federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
  • soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
  • soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
  • soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
  • soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub
  • soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
  • soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
  • soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
  • aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
  • soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
  • soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
  • soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
  • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
  • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
  • soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
  • ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che esercitano in via esclusiva o principale attività di interesse generale.

I versamenti sospesi dovranno essere comunque corrisposti, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non è previsto il rimborso di quanto già versato.

NB: Per le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche o dilettantistiche, la sospensione è valida fino al 31 maggio 2020.

Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi (art. 62):

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2.000.000 di euro (rapportato al 2019), sono sospesi gli obblighi di versamento, in scadenza tra l’8 marzo ed il 31 marzo 2020, relativi a:

  • ritenute sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati;
  • contributi previdenziali e assistenziali;
  • premi per l’assicurazione obbligatoria;
  • IVA

Per i soggetti titolari di partita IVA con volume d’affari inferiore a 400.000 euro (in riferimento al 2019) è prevista la possibilità di richiedere la disapplicazione della ritenuta per i compensi percepiti tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 marzo 2020, purché tali soggetti, nel mese precedente, non abbiano sostenuto spese di lavoro dipendente o assimilato.

NB: I versamenti dovranno essere effettuati entro il 31 maggio o in cinque rate mensili di pari importo a partire da maggio e senza l’applicazione sanzioni e/o interessi.

  • Premio ai lavoratori dipendenti (art. 63):

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente, con un reddito complessivo da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro (rapportato al 2019) spetta un premio, per il mese di marzo 2020 pari a 100 euro.

NB: il premio non concorre alla formazione del reddito e deve essere rapportato al numero di giorni di lavoro svolti. Il premio è attribuito dal datore di lavoro a partire da aprile e comunque entro fine anno. Il premio sarà recuperato dal datore di lavoro attraverso l’istituto della compensazione (art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997).

  • Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 64):

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario

  • Credito d’imposta per botteghe e negozi (art. 65):

Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

NB: Il credito d’imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Il credito d’imposta non si applica alle attività che, ai sensi del DPCM 11 marzo 2020 – All. 1-2, potevano rimanere aperte.

  • Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura (art. 66):

Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi di contenimento del COVID-19, spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

  • Attività degli uffici e degli enti impositori (art. 67):

Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

NB: in pratica i termini per l’accertamento dell’anno 2015 (che scadrebbero al 31 dicembre 2020) sono prorogati al 31 dicembre 2022.

  • Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione (art. 68):

Si prevede la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché degli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’AdE, dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali, dagli atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dalle ingiunzioni emesse dagli Enti Territoriali e dai nuovi atti esecutivi che gli enti locali possono emettere per le entrate tributarie e per quelle patrimoniali.

NB: i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020.

NB: Si prevede il differimento al 31 maggio 2020 del termine di versamento del 28 febbraio 2020 relativo alla cd. “Rottamazione-ter”, nonché del termine 31 marzo 2020 relativo al cd. “Saldo e Stralcio”.

NB: Il Decreto “dimentica” gli avvisi bonari: ne consegue che l’unica deroga oggi disciplinata riguarda il generale rinvio dal 16 al 20 marzo 2020.

NB: Per chi avesse già una rateazione in corso, sia sulla cartella sia sull’accertamento, sebbene il Decreto non disponga espressamente, è verosimile che entro fine giugno si debba versare l’importo totale, in un’unica soluzione, delle sole rate scadute e non versate tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020.

NORME SPECIALI IN MATERIA DI RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO E SOSTEGNO AI LAVORATORI:

  • Indennità e congedi (art. 23 ss.):

I lavoratori dipendenti del settore privato, con figli di età non superiore a 12 anni, possono usufruire, a partire dal 5 marzo 2020, di uno speciale congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione.

I lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, con figli di età non superiore a 12 anni, possono usufruire, a partire dal 5 marzo, di uno speciale congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo dell’indennità di maternità.

NB: la fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un periodo non superiore a 15 giorni e purché nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Servizio baby-sitting

In alternativa ai benefici di cui sopra il lavoratore potrà optare per un bonus baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, erogato mediante il cd. Libretto famiglia.

NB: il bonus baby-sitting è aumentato a 1.000 euro per il personale del Servizio Sanitario Nazionale e per le Forze dell’Ordine.

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età compresa tra i 12 ed i 16 anni,

hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione delle attività scolastiche di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità e di contribuzione figurativa.

NB: in tali casi è fatto divieto di licenziamento.

  • Indennità per professionisti e lavoratori co.co.co (art. 27):

Ai liberi professionisti titolari di partita iva e ai lavoratori co.co.co., iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

  • Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago (art. 28):

Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

NB: In entrambi i casi su menzionati, le indennità non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del d.P.R n. 917/1986 e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

  • Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal COVID-19 (art. 44):

I lavoratori dipendenti ed autonomi, ivi inclusi i professionisti iscritti agli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e che non hanno beneficiato delle indennità di cui sopra, potranno beneficiare del cd. “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l’anno 2020. Criteri e modalità saranno stabilite entro 30 giorni con apposito decreto.

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO:

  • Cassa integrazione ordinaria ed assegno ordinario (art. 19):

I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da coronavirus, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

NB: la domanda dovrà comunque essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

L’assegno ordinario di cui sopra è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

  • Cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria (art. 20):

Le aziende che alla data del 10 marzo 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione della cassa integrazione ordinaria per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso.

  • Assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso (art. 21):

I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data del 10 marzo 2020 hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso.

  • Cassa integrazione in deroga (art. 22):

Con riferimento ai datori di lavoro del settore privato (inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore), le Regioni possono riconoscere, previo accordo con le oo.ss., trattamenti di cassa integrazione in deroga per un periodo non superiore a 9 settimane. Ai lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

NB: la Regione Campania, di concerto con l’INPS e le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, ha stipulato un Accordo Quadro per il riconoscimento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga ex. Art. 22 del D.L. n. 18/2020, prescrivendo, al punto 4, che “Possono beneficiare dell’integrazione salariale tutti i lavoratori, indipendentemente dall’anzianità di effettivo lavoro maturata presso le aziende richiedenti il trattamento, aventi, alla data del 23 febbraio 2020, un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato nei limiti della durata del primo contratto”.

NB: L’accordo con le organizzazioni sindacali non è invece richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti.

 

Seguiranno aggiornamenti su garanzie, immissione di liquidità e sostegno finanziario per micro, piccole e medie imprese.

Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

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